Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino di limoneti abbandonati).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari di limoneti o ai detentori a titolo di affitto ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1 un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, pari a 60 euro per ogni albero di limoni, di cui 30 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 30 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio. Allo scadere del triennio, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 2.